Statuto dell’associazione Verso MAG Firenze APS

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Ecco il testo dello statuto, modificato nel corso dell’assemblea del 20.09.2020

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Verso MAG Firenze APS

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

A norma degli artt. 36 e segg. c.c. è costituita con finalità di pubblica utilità nonché di promozione umana e culturale l’Associazione senza finalità di lucro denominata “Verso MAG Firenze APS Associazione di Promozione Sociale “ai sensi del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche”.

Nel momento in cui il Registro Unico nazionale Terzo Settore diventerà operativo la denominazione sociale verrà aggiunta automaticamente la sigla ETS Ente Terzo Settore.

Art. 2

L’associazione ha sede in Firenze in Piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin 2, (50145), e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

In qualsiasi momento l’Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell’Associazione, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

 

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Art. 4

L’Associazione “Verso MAG Firenze APS” è un’associazione di promozione sociale ai sensi del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di utilità sociale. È un’associazione culturale, apartitica, aconfessionale ed antifascista, che intende diffondere un nuovo concetto di denaro, basato sulla sua natura di mero strumento per il conseguimento di beni ed utilità e per l’autopromozione e il miglioramento dell’esistenza di ciascuno.

Al fine di costituire e far confluire il denaro in un sistema trasparente e partecipativo creato in favore dei soggetti più svantaggiati, l’Associazione ha lo scopo di:

  1. promuovere e sostenere la nascita di una Cooperativa finanziaria denominata “MAG Firenze”;
  2. sostenere le attività della MAG Firenze in un’ottica mutualistica;
  3. promuovere la cultura di un uso responsabile e critico del denaro, sia da parte delle persone che di enti pubblici e privati;
  4. sostenere le esperienze di microcredito esistenti sul territorio fiorentino e promuovere la nascita di ulteriori esperienze, rispondenti ai medesimi

Art. 5

Per il conseguimento degli scopi sociali di cui al precedente art. 4, l’Associazione ai sensi dell’art. 5 lettera i) del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, svolge le seguenti attività di interesse generale. Le attività sono destinate a tutti i cittadini e vengono svolte ricorrendo prevalentemente alla attività volontaria dei soci.

  • Raccogliere tra i soci sottoscrizioni e contributi al fine di costituire una Cooperativa Finanziaria denominata “MAG Firenze”;
  • Preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l’avanzamento culturale in materia di finanza critica, anche con l’ausilio di mezzi mediatici;
  • Promuovere percorsi di accompagnamento per la creazione ed il sostegno di imprese eco-sostenibili, con particolare riguardo a quelle di interesse sociale;
  • Organizzare e/o partecipare a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, quali strumenti di formazione e informazione sul tema della finanza critica;
  • Collaborare e cooperare a progetti con altre associazioni, organizzazioni, istituzioni pubbliche o private;
  • Quant’altro sia utile al raggiungimento degli scopi associativi, come ad esempio:
  • Stipulare convenzioni con enti pubblici ai sensi dell’art. 56 Dlgs 03/07/2017 n. 117 o con enti privati;
  • Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati;
  • Esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento in osservanza delle normative amministrative e fiscali

L’associazione potrà inoltre svolgere, ex artt 6 Dlg 3 luglio 2017 n. 117 qualsiasi altra attività culturale e ricreativa, e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali. Le predette attività diverse da quelle di interesse generale saranno secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà effettuata dall’Organo di Amministrazione

L’associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi.

SOCI

Art. 6

L’associazione si compone di un numero illimitato di soci.

Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividano ed accettino le sue finalità e scopi.

Per diventare socio è necessario compilare una domanda scritta secondo il modulo predisposto dall’associazione da presentare al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

Tutti i soci possono esercitare l’elettorato attivo e passivo.

Con l’accettazione della domanda il socio versa una quota di adesione che è stabilita dal regolamento ed eguale per ogni socio.

Art. 7

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione. Ai soci si richiede, in relazione alle possibilità e capacità di ciascuno, di partecipare alle attività sociali.

Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati, preventivamente stabiliti nel regolamento.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa domanda da inoltrare al Consiglio Direttivo.

Art. 8

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

L’associato può recedere liberamente dall’associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell’anno. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati. Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l’esclusione dell’associato dall’Associazione, per i seguenti motivi:

  1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del regolamento e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, entro il primo trimestre di ogni anno solare, provvede alla revisione della lista dei Soci.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all’associato.

Il recesso, la morte o l’esclusione non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all’associato o ai suoi eredi.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 9

Le risorse economiche necessarie al conseguimento degli scopi sociali ed alla copertura delle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

  1. dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
  2. da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
  3. da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse ed accessorie a quelle istituzionali;
  4. da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione.

Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art. 10

Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente;
  5. il Tesoriere;
  6. il Segretario.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l’assemblea ha il compito:

  1. di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l’attività dell’associazione nonché di discutere e di deliberare sull’andamento dell’attività sociale;
  2. di nominare i membri del Consiglio Direttivo secondo regolamento;
  3. di approvare il bilancio o rendiconto;
  4. di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e del regolamento e sull’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell’associazione stessa;
  5. di interpretare lo Statuto in caso di divergenza tra più organi statutari;
  6. di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei medesimi;
  7. di approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. di deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò designata, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che ciascun socio abbia dichiarato di accettare, almeno otto giorni prima della data della riunione e comunque mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede legale dell’associazione almeno otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

In prima convocazione sono valide le deliberazioni assunte da almeno un terzo degli iscritti; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 13

L’associazione “Verso MAG Firenze”, facendo proprio lo spirito nonviolento, per le deliberazioni adotta prioritariamente il metodo cooperativo del “Consenso”, in base al quale si prendono decisioni che riflettono la volontà del gruppo intero, non solo della maggioranza: ogni socio ha dunque il diritto/dovere di esprimere la propria opinione relativamente alle proposte in discussione e nessuna proposta è adottata finché non si raggiunga una decisione pienamente condivisa. Ove residuino problemi al termine della discussione, tutti i soci presenti possono decidere, pur evidenziando che non esiste pieno accordo, che la proposta venga comunque adottata.

In presenza di un eventuale stallo decisionale, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, l’assemblea adotta il “metodo a maggioranza” ed ogni socio ha diritto ad un voto. In questo caso le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L’assemblea elegge al proprio interno presidente e segretario di ciascuna adunanza.

I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è l’organo di Amministrazione della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti ogni 3 (tre) anni dall’Assemblea tra i suoi membri, fra i quali Presidente e Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha competenza generale su tutte le materie non riservate direttamente dallo Statuto ad altri organi.

Il Consiglio direttivo può demandare al Presidente ovvero ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, l’Assemblea provvede a sostituirli.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

In caso di dimissioni di tutti i membri del Consiglio direttivo, la direzione dell’associazione rimane provvisoriamente in capo al Presidente, che provvede a convocare l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente oppure quando ne faccia richiesta almeno la metà dei consiglieri.

PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

VICE PRESIDENTE

Art. 19

Il Vice Presidente sostituisce, per l’ordinaria amministrazione, il Presidente dell’associazione in caso di suo decesso, dimissioni, decadenza o impedimento permanente, fino alla nomina di un nuovo Presidente.

IL SEGRETARIO

Art. 20

Il Segretario ha i seguenti compiti:

  • redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
  • tenere la corrispondenza e curare i documenti dell’associazione;
  • assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TESORIERE

Art. 21

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i conti e di predisporre il rendiconto dell’associazione; tutti gli altri documenti e registri vengono tenuti dal segretario.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il Consiglio Direttivo può redigere inoltre con cadenza biennale il bilancio sociale dell’Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse ex art. 6 DLG 3 luglio 2017 n. 117 in una annotazione in calce al rendiconto

 LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 23

L’Associazione dispone delle quote associative, dei contributi pubblici, di finanziamenti di enti privati, di proventi derivanti da attività commerciali e produttive in quanto attività direttamente connesse a quelle istituzionali, secondo quanto previsto dall’art 7 del dlgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali: è pertanto vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione come previsto dall’art. 8 del Dlgs 3 luglio 2017 n.117.

Art. 24

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea delibera sull’utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Art. 25

Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 26

L’Associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto previsto dall’art. 38 del codice civile.

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 27

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione può avvalersi di personale dipendente. I rapporti tra l’Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge.

Art. 28

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione può stipulare accordi professionali.

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 29

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, dall’Assemblea e da gruppi di soci che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

L’approvazione deve essere fatta dall’Assemblea con le modalità previste dall’art. 13 e, in caso di decisione a maggioranza, a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

La proposta di variazione deve essere posta al primo punto dell’ordine del giorno.

SCIOGLIMENTO

Art. 30

Per lo scioglimento dell’associazione occorrono la presenza di almeno due terzi degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto, ai sensi dell’art. 9 del Dlg. 3 luglio 2017 n. 117   ad altre associazioni, enti del terzo settore, operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Art. 31

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell’Assemblea ordinaria dei soci

Art. 32

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche

Firenze, 20 settembre 2020                                             Il Presidente

Sergio Chiacchella

 

 

 

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